Rifiuto di un dipendente di Trenitalia Spa di eseguire una prestazione di lavoro in assenza di dotazioni di sicurezza. Legittimità della condotta

LAVORATORE DIPENDENTE DI TRENITALIA SPA, IL QUALE RIFIUTI DI ESEGUIRE UNA PRESTAZIONE DI LAVORO IN ASSENZA DI DOTAZIONI DI SICUREZZA. ILLEGITTIMITA’ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE IRROGATA DALLA SOCIETA’. BREVE COMMENTO A SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. LAV., 1/7/2014.

Si segnala un interessante trio di sentenze, pronunciate dal Tribunale di Roma, sez. lav., in data 1/7/2014, aventi ad oggetto i ricorsi promossi da Trenitalia Spa avverso alcuni macchinisti, che avevano rifiutato di eseguire una prestazione di lavoro, volti ad invocare la legittimità della sanzione conservativa irrogata (pari a giorni sette di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione).

La vicenda prende avvio dalla condotta tenuta da alcuni macchinisti, assegnati ad un turno non in programmazione ed avviati ad effettuare la cd. “prova freno” ai treni in assegnazione, attività che pure non esulante dalla declaratoria delle mansioni proprie dei macchinisti, è di regola demandata ad altro personale tecnico.

A seguito del rifiuto dei dipendenti ad effettuare la prova freno, essendo questi sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale, nonché difettando a terra la apposita squadra preposta alla direzione della mansione, Trenitalia Spa censurava il personale con una sanzione di sette giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ed avviava una controversia giudiziaria dinanzi al Tribunale di Roma, sez. lav., volta a sentire dichiarare la legittimità del provvedimento disciplinare.

I macchinisti, patrocinati dall’Avv. Emanuela Manini, si costituivano in giudizio, e ribadivano la legittimità del loro rifiuto ad eseguire una prestazione di lavoro in assenza di dotazioni di sicurezza.

A ciò andava ad aggiungersi che la cd. “prova freno” è demandata, in via ordinaria, a personale con mansioni di tecnico di verifica, cui il personale di macchina subentra solo previo accordo in sede di turnazione, e semprechè sia allestita a terra una organizzazione di personale da parte di Trenitalia Spa.

Il Tribunale adito ha dato ragione ai lavoratori, così argomentando:

“…è evidente che l’effettuazione della prova freno senza la necessaria dotazione di sicurezza (la cui indispensabilità è oggetto di conferma testimoniale ) avrebbe messo a repentaglio l’incolumità del lavoratore, il quale, pertanto, deve andare libero da censure.

Se, dunque, come ha ricordato la ricorrente, l’art. 51, lettera b) del CCNL vieta di eseguire ordini la cui esecuzione “possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate”, occorre osservare che la condotta della datrice di lavoro, che mette il lavoratore nella pratica impossibilità di operare nel rispetto della normativa antinfortunistica, costituisce violazione ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008, penalmente sanzionata dall’art. 55, comma 5, lettera d) del medesimo decreto”.

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Di qui, la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare irrogata.

Allegati: sentenza.                           Avv. Emanuela Manini

Allegati: sentenze

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