Riforma del diritto del lavoro (jobs act). Ultima novità legislativa

RIFORMA DEL DIRITTO DEL LAVORO (JOBS ACT). ULTIMA NOVITA’ LEGISLATIVA.

Dal 7/3/2015 sono entrati in vigore i decreti legislativi n. 22/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati”, e n. 23/2015 “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”, di riforma del diritto del lavoro. Queste le principali novità legislative.

– Dal 1maggio 2015 si applica la nuova prestazione di sostegno al reddito in favore di disoccupati, denominata NASPI, la quale prende il posto della ASPI e della mini ASPI (introdotta dalla legge Fornero).

Essa si fonda su tre presupposti: 1) la condizione di disoccupato; 2) il possesso di contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la perdita del lavoro; 3) 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, è stata introdotta la DIS-COLL, la quale si applica in via sperimentale per gli eventi che si verifichino tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2015.

I requisiti di accesso alla prestazione consistono in tre mesi di contribuzione nel periodo tra il 1 gennaio dell’anno solare antecedente la cessazione del lavoro e di un mese di contribuzione nell’anno solare di disoccupazione.

– A partire dal 1 gennaio 2017 sarà eliminata la indennità di mobilità, e la stessa sarà sostituita dalla NASPI.

Per beneficiare della indennità di mobilità nel periodo transitorio occorre che i lavoratori siano stati assunti a tempo indeterminato, abbiano maturato una indennità aziendale pari ad 12 mesi, di cui almeno 6 mesi di lavoro effettivo (chi non ha i requisiti accederà all’ASPI e dal 1 maggio 2015 alla NASPI), l’importo della indennità è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), con la fissazione di un importo massimo di netti euro 914,96, per una retribuzione fino ad euro 2.102,24, ed euro 1.167,91 netti per una retribuzione superiore.

– Ai lavoratori assunti, a partire dal 7/3/2015, da aziende che occupano più di 15 dipendenti (ovvero a quelli assunti entro il 6 marzo da impresa fino a 15 dipendenti se in futuro l’organico aumenti oltre la soglia prevista dall’art. 18 St. Lav.) si applica il meccanismo indennitario delle tutele crescenti, ovvero:

1) in caso di licenziamento disciplinare, laddove sia dichiarata la sua illegittimità, la reintegra del lavoratore è prevista solo per il caso di insussistenza materiale del fatto contestato, in tutti gli altri casi è prevista una indennità risarcitoria, pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità;

2) in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a fronte di declaratoria di illegittimità, spetta al lavoratore una indennità risarcitoria, pari a due mensilità dell’ultima retribuzione (utile ai fini del calcolo del TFR) per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità;

– nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, la disciplina, come detto, si applica anche ai lavoratori occupati alla data del 7/3/2015, per il caso in cui, per effetto di nuove assunzioni, sia superata la soglia dei 15 dipendenti. La misura della indennità è dimezzata, ed è pari ad 1 mensilità per ogni anno di servizio (anziché 2), con un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità. Per il caso di licenziamento disciplinare è sempre esclusa la tutela reintegratoria, anche laddove risulti provata la insussistenza materiale del fatto contestato.

Le nuove regole si applicheranno anche a datori di lavoro senza scopo di lucro (sindacati, partiti, associazioni culturali, religiose…) i quali finora soggiacevano al regime di libera recedibilità.

3) Il regime della indennità si applica anche ai licenziamenti collettivi, (5 lavoratori o più nell’arco di 120 gg.) con esclusione della reintegrazione (a parte il caso, di scuola, di intimazione del licenziamento in forma orale), con corresponsione di una indennità risarcitoria da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità.

Avv. Emanuela Manini

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