Riforma Fornero, tipi contrattuali

Novità, non più nuove, della Riforma Fornero Contratto a ter-mine e contratto di somministrazione. Tipi contrattuali “secondari”.
Una delle novità più salienti, introdotte dalla riforma Fornero, è costituita dalla libera stipulazione del primo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, concluso per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione, sia nella forma del contratto a termine che della prima missione di un lavoratore assunto con contratto di somministrazione a termine.
Altre ipotesi di acausalità possono essere introdotte dalla contrattazione collettiva, a fronte di determinate situazioni.
Il contratto acausale non può essere prorogato, tuttavia può proseguire oltre la scadenza per un periodo massimo di 30 gg. (se la durata iniziale era inferiore a 6 mesi) o 50 gg. (se la durata iniziale era superiore a 6 mesi), ferme restando le maggiorazioni retributive, di cui all’art. 5, comma 1, Dlgs 368/2001.
Per il datore di lavoro che ricorre alla stipulazione di un contratto a termine è prevista una maggiorazione dell’1,4% rispetto al costo del lavoro subordinato a tempo indeterminato, che sarà restituita solo per il caso di conversione del contratto a tempo indeterminato.
Sul fronte della impugnazione del termine apposto al contratto, viene concesso un periodo di 120 gg. per la impugnazione stragiudiziale ed un termine di 180 gg. (decorrente dalla scadenza del termine) per la impugnazione giudiziale.
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Con l’entrata in vigore della riforma Fornero viene modificato il lavo-ro occasionale “accessorio” retribuito attraverso i cd. “vaucher”.
E’ ribadito che deve trattarsi di attività di natura meramente occasionale, per la quale è previsto il limite massimo di euro 5.000,00 annui, con riferimento alla “totalità dei committenti”, oltre all’ulteriore limite di euro 2.000,00 annui per ciascun singolo committente.
Quanto ai “tirocini”, già riformati con L. 138/2011 per la piena ap-plicazione degli stessi, è necessaria la conclusione di una intesa tra il Governo e le singole Regioni, volta a definire le linee guida della materia.
La riforma prevede che i tirocinanti debbano essere congruamente compensati con una indennità in relazione alla prestazione svolta, pena la applicazione di una sanzione amministrativa tra euro 1.000,00 ed euro 6.000,00.
Avv. Emanuela Manini

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