RIFORMA PENSIONISTICA CON IL DECRETO SALVA ITALIA

 

 

RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE, INTRODOTTA CON D.L. N. 201/2011, CONVERTITO IN L. 214/2011. ASPETTI ESSENZIALI INTRODOTTI CON LA NUOVA LEGISLAZIONE.

Con D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011, rubricato “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (salva-Italia)”, sono state apportate alcune significative modifiche al sistema previdenziale, che qui di seguito vengono sintetizzate.

Nuova pensione di vecchiaia.

La pensione di vecchiaia è un trattamento pensionistico che si ottiene al raggiungimento di una determinata età anagrafica, ferma restando la maturazione di almeno 20 anni di anzianità contributiva, ovvero, per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1/1/1996, almeno 5 anni di contribuzione e la maturazione di un trattamento pensionistico, pari ad almeno 1, 2 volte l’importo dell’assegno sociale.

Quanto all’età pensionabile, prima della entrata in vigore della riforma, l’età necessaria per conseguire la pensione di vecchiaia era stabilita, quanto ai lavoratori del settore privato, in 65 anni per gli uomini, 60 anni per le donne, quanto ai lavoratori del settore pubblico, in 65 anni per uomini e donne.

Con la riforma, contenuta nel D.L. 201/2011, a far data dal 1/1/2012 l’età pensionabile è stabilita per tutti i lavoratori subordinati, dei settori privato e pubblico, in 66 anni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro fino a 70 anni.

Per le donne del settore privato, l’innalzamento dell’età pensionabile avverrà gradualmente, 62 anni dal 2012 per le lavoratrici subordinate (63 anni e 6 mesi per le autonome), 63 anni e 6 mesi dal 2014 (64 anni e 6 mesi per le autonome), 65 anni dal 2016 (65 anni e 6 mesi per le autonome), infine, per tutte 66 anni dal 2018.

Ai sopracitati limiti di età dovrà aggiungersi la elevazione dell’età pensionabile in relazione all’accrescimento della speranza di vita.

Sono tuttavia abrogate le cd. finestre mobili, le quali comportavano uno slittamento nella erogazione della pensione di 12 mesi per i lavoratori dipendenti, 18 mesi per i lavoratori autonomi.

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Pensione anticipata. Con l’entrata in vigore del citato decreto legge è stata abolita la pensione di anzianità.

Come noto, la L. n. 247/2007, introducendo il sistema delle quote (età anagrafica più anzianità contributiva ) ha disposto che dal 1/1/2011 al 31/12/2012 la quota da raggiungere per il conseguimento della pensione fosse 96 (60 anni e 36 di contributi, o 61 anni e 35 di contributi).

Inoltre, l’art. 12 della L. 122/2010 ha stabilito che tutti coloro che maturano il diritto alla pensione, di vecchiaia o di anzianità, dal 1/1/2011 in poi percepiranno la pensione con decorrenza differita di 12 mesi (dipendenti) o 18 mesi (autonomi).

La sopracitata riforma ha abolito la pensione di anzianità, ed ha introdotto la pensione anticipata.

Per effetto della nuova disciplina si potrà andare in pensione prima dell’età pensionabile per la vecchiaia al conseguimento di 42 anni ed un mese, per gli uomini, di 41 anni ed un mese per le donne, tuttavia con una riduzione, pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni, e due punti per ogni anno ulteriore di anticipo.

Sono abolite le finestre mobili (12 o 18 mesi), mentre si applica anche alla pensione anticipata l’aggancio dei requisiti per andare in pensione alla speranza di vita.

La riforma in materia produce effetti a partire dal 1/1/2012, con la conseguenza che tutti coloro che hanno raggiunto i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità secondo le regole vigenti a tale data, potranno accedere al trattamento pensionistico (il quale soggiace sia alle finestre mobili che alla speranza di vita).

Modalità di calcolo della pensione.

Il sistema di calcolo della pensione, introdotto con DPR n. 488/1968, era inizialmente di tipo retributivo, ovvero prevedeva di agganciare la pensione, da ultimo, all’80% della retribuzione pensionabile.

Successivamente, con L. n. 335/1995, a far data dal 1/1/1996 è stato introdotto il metodo di calcolo della pensione di tipo contributivo, ovvero determinato sulla base dei contributi (rivalutati) versati dal lavoratore nel proprio conto assicurativo.

Tuttavia, è stata prevista la applicazione graduale del metodo, in particolare: – per gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995, sistema retributivo per anzianità contributiva maturata fino al 31/12/1995, sistema contributivo per anzianità contributiva, maturata dal 1/1/1996; – per gli assicurati neo assunti dal 1/1/1996, sistema esclusivamente contributivo.

Con la riforma, introdotta con D.L. n. 201/2011, a far data dal 1/1/2012 la pensione è calcolata, per tutti, con il metodo contributivo.

In realtà, la novità legislativa interessa coloro che attualmente ricadono nel metodo di calcolo interamente retributivo, per i quali il nuovo calcolo si applicherà sulla anzianità contributiva maturata a far data dal 1/1/2012, per tutti gli altri (sistema misto e contributivo) la norma non cambia nulla.

Avv. Emanuela Manini

 

 

 

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