Risarcimento del danno da omissione contributiva

RISARCIMENTO DEL DANNO DA OMISSIONE CONTRIBUTIVA, DA QUANTIFICARSI IN RAGIONE DELL’AMMONTARE DELLA RISERVA MATEMATICA RICHIESTA DALL’INPS PER LA COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA, AI SENSI DELL’ART. 13 L. 1338/1962. MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO. OMESSO VERSAMENTO ALL’INPS DELL’IMPORTO CALCOLATO PER LA COSTITUZIONE DELLA RENDITA. RIGETTO DEL RICORSO IN APPELLO. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE DEL 21/6/2011.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza pronunciata in data 21/6/2011, ha rigettato la impugnazione presentata da un ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, la quale aveva respinto la domanda da esso proposta contro il proprio ex datore di lavoro, al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno da omissione contributiva, verificatasi negli anni 1969/1972, da quantificarsi nell’ammontare della riserva matematica richiesta dall’Inps per la costituzione di rendita vitalizia, prevista dall’art. 13 l. 1338/1962, in luogo dei contributi non versati.

La Corte di Appello di Firenze, investita del gravame, ha confermato la sentenza pronunciata in primo grado sulla base delle seguenti argomentazioni.

Muovendo dalla costante giurisprudenza di legittimità, la omessa contribuzione produce un pregiudizio, il quale consiste, 1) una volta raggiunta l’età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione, che da luogo ad un danno risarcibile, ai sensi dell’art. 2116 cc.; 2) prima del raggiungimento dell’età pensionabile, e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi in un danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire una azione di condanna generica al risarcimento del danno, ex art. 2116 cc., ovvero una azione di mero accertamento della omissione contributiva.

Ebbene, nella fattispecie in esame, ha osservato la Corte di Appello di Firenze che pure a fronte della sussistenza della omissione contributiva, verificatasi tra il 1969 ed il 1972, il ricorrente non avesse risentito alcun danno da perdita del trattamento pensionistico (danno che si prescrive in 10 anni dal verificarsi dall’evento) non essendo ancora sorto il diritto al pensionamento.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da omissione contributiva a carico del datore di lavoro, da quantificarsi in ragione della riserva matematica da versare all’Inps che tenga conto della contribuzione mancante, tale diritto è soggetto a prescrizione decennale, a decorrere dalla prescrizione dei contributi omessi (nel caso di specie, dal 1982) di talchè alcuna pretesa poteva essere fatta valere dal lavoratore a fronte della estinzione del diritto per prescrizione.

Inoltre, ha rilevato la Corte di Appello che neppure sussisteva nel caso di specie il diritto di rivalsa del ricorrente nei confronti del proprio datore di lavoro, a titolo risarcitorio, non essendo stato effettuato dal lavoratore il versamento integrale dell’importo, quantificato dall’Inps nell’ambito della procedura per la costituzione di rendita vitalizia, e da quello pagato solo per una parte e non per l’intero.

Di qui, il rigetto dell’appello e la conferma integrale della sentenza del Tribunale di Firenze.

Avv. Emanuela Manini

Allegati: sentenza Corte Appello 21/6/2011

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