Scatti di anzianità

ANCORA SUGLI SCATTI DI ANZIANITA’ NEI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO. ORDINANZA 21/11/2009 – 28/1/2010 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI REMISSIONE DEGLI ATTI AL PRIMO PRESIDENTE PER LA EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE. VERSO LA DEFINIZIONE DEL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE.

Con ordinanza, decisa in Camera di Consiglio in data 11/11/2009, depositata in cancelleria in data 28/1/2010, la Corte Suprema di Cassazione ha finalmente preso atto del contrasto giurisprudenziale venutosi a formare in materia di riconoscimento degli scatti di anzianità nei contratti di formazione e lavoro, rimettendo gli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

La vicenda prende avvio con il ricorso promosso direttamente dinanzi alla Corte di Cassazione da una società di trasporto pubblico cittadino avverso la decisione, assunta dal Tribunale di Torino, di nullità dell’Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 24/11/2000 “nella parte in cui esclude il diritto del lavoratore il cui contratto di formazione lavoro sia stato trasformato in contratto a tempo indeterminato di fruire degli aumenti periodici di anzianità con riferimento all’anzianità di servizio maturata con riguardo al periodo del contratto di formazione e lavoro”.

La Corte di Cassazione, investita della questione, rilevando come la controversia si incentri sulla “sussistenza o meno di un contrasto tra una norma di legge e una previsione della contrattazione collettiva”, ha ripercorso l’iter della giurisprudenza di legittimità in materia, muovendo dalla prima pronuncia della Corte (Cass 18/8/2004 – 10961) nell’ambito della quale era affermato il principio di diritto, secondo cui “la distinzione non trova fondamento nel testo normativo ove si richiama tout court l’anzianità di servizio, senza acun riferimento alle fonti che ne regolano gli effetti. La tassativa disposizione di legge non offre spazio a distinzioni estranee al testo pur se gli scatti di anzianità ed i passaggi automatici alle classi stipendiali in funzione dell’anzianità trovano la loro fonte della contrattazione collettiva. Invero il testo normativo pone chiaramente un limite anche alla contrattazione collettiva dal momento che non si vede come potrebbe soddisfare la regola del computo del periodo di formazione nell’attività di servizio un accordo, sia pure intervenuto nell’ambito di una trattativa a livello sindacale, che ne escluda la valutazione ai fini del conseguimento dei vantaggi riconosciuti alla generalità dei dipendenti in funzione del decorso del tempo di prestazione del lavoro subordinato”.

Tale decisione era confermata dalle successive sentenze 13309/2000, 14112/2001, 3781/2003, 13265/2007, 1232/2008, 15893/2007, 24033/2007.

Invero tale indirizzo interpretativo viene confermato dalla Corte anche nell’ambito del giudizio pendente, non essendo stati forniti dalla società ricorrente argomenti di confutazione diversi da quelli già esaminati e disattesi, dovendosi per l’effetto ritenere, a suo giudizio, “che la contrattazione collettiva non possa derogare alla legge in materia di anzianità di servizio, neanche quando la deroga concerna istituti di origine contrattuale, per il chiaro disposto della L. 863 del 1984, art. 3, comma 5…”.

Nondimeno, prende atto la Corte di Cassazione di alcune recenti sentenze (112306, 11650, 11839 del 2009) “partite per modificare il consolidato orientamento prima illustrato”, le quali hanno affermato il principio di diritto, secondo cui “non si pone in contrasto con la normativa imperativa di cui all L. 863 del 1984, art. 3, comma 5, il contratto collettivo che, nel disciplinare gli aumenti retributivi periodici, esclude l’utile computo del periodo di formazione e lavoro, siccome la disposizione non nega l’anzianità di servizio stabilita dalla legge, ma si limita a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti che hanno dato un apporto ridotto alla produttività aziendale a causa della specificità del rapporto di formazione e lavoro”.

Di qui, a fronte della modifica di orientamento, la Corte ha ritenuto, condivisibilmente, di rimettere gli atti al Presidente del Supremo Collegio, in vista della eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale.

Non resta dunque che attendere la pronuncia delle Sezioni Unite, affinché possa porsi la parola fine alla questione degli scatti di anzianità nei contratti di formazione e lavoro.

Avv. Emanuela Manini

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