Sentenza di Prato

EM/mg commento sentenza del 21.10.09 del tribunale di prato giudice del lavoro

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ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI ATTIVITA’ LAVORATIVE AUTONOME ASSOGGETTABILI A DIVERSE FORME DI ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA. VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL’ASSICURATO NELLA GESTIONE PREVIDENZIALE DOVE EGLI ESERCITI IN PREVALENZA LA PROPRIA ATTIVITA’ LAVORATIVA. COMMENTO ALLA SENTENZA 21.10.2009 DEL TRIBUNALE DI PRATO, GIUDICE DEL LAVORO.

Una sentenza del Tribunale di Prato, giudice del lavoro, torna sul tema dell’esercizio contemporaneo di attività lavorative autonome soggette a diverse forme di assicurazione previdenziale obbligatoria e dell’obbligo di versamento della contribuzione nella gestione dove l’assicurato svolga attività prevalente ed abituale, a fronte del divieto di coesistenza di due iscrizioni contributive, afferenti lo stesso periodo lavorato.

Il caso prende avvio dalla opposizione di un lavoratore autonomo a cartella esattoriale contenente contributi e somme aggiuntive afferenti la gestione commercianti, riferita agli anni 2006 – 2007, promossa dall’opponente, assistito dall’Avv. GianLuca Braschi, dinanzi al Tribunale di Prato, giudice del lavoro, avverso l’Inps.

Nell’ambito del proprio ricorso giudiziario, sosteneva il ricorrente di avere svolto attività nella società, di cui era socio, in maniera non abituale né prevalente, essendo egli iscritto, per lo stesso periodo e per attività espletata nei confronti di altra società, nella gestione separata Inps.

Per l’effetto, concludeva nel senso di non essere tenuto al versamento della contribuzione nella gestione Inps commercianti, anche in ragione del divieto di doppia contribuzione, ai sensi dell’art. 1, comma 208, L. 662/1996.

Si costituiva in giudizio l’Inps, sostenendo la debenza da parte del ricorrente della contribuzione nella gestione commercianti, non versata, atteso che tale gestione era stata aperta su richiesta dell’assicurato, cui aveva fatto seguito una domanda di cancellazione solo nell’anno 2009, ed, inoltre, proseguiva ancora l’Inps, non era stata fornita alcuna prova in ordine alla gestione, nella quale sarebbe stata svolta dall’opponente in via prevalente ed abituale la attività lavorativa.

Il Tribunale di Prato accoglieva la domanda del ricorrente, facendo proprie le argomentazioni di quest’ultimo, nel senso che non è consentita la coesistenza di due iscrizioni per lo stesso periodo, ed, inoltre, grava sull’ente previdenziale e non sull’assicurato, la prova, non assolta dal primo, della prevalenza dell’esercizio della attività lavorativa nella gestione, nell’ambito della quale è pretesa la contribuzione.

La sentenza in commento offre lo spunto per riflettere sul caso, non infrequente, di chi eserciti contemporaneamente più attività lavorative autonome (si pensi al caso di chi esercita, in una o più imprese, attività commerciale ed artigiana, ovvero all’amministratore di società che operi anche in forza del rapporto di socio) tutte soggette all’obbligo contributivo, ed a fronte di ciò, presso quale gestione contributiva debba essere effettuato il versamento.

Sul punto, la L. 662/1996, art. 1, comma 208, ha disposto che per il caso di esercizio contemporaneo, anche in un’unica impresa, di varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti, deve effettuarsi la iscrizione nella assicurazione prevista per l’attività alla quale sia dedicata la opera professionale in misura prevalente, spettando all’Inps di decidere sulla iscrizione nella assicurazione corrispondente alla attività prevalente.

Da tale previsione discende la funzione della citata disposizione, ovvero risolvere la pluralità di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria in un unico rapporto assicurativo (l’assicurazione prevista per l’attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente) evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi.

Del resto, la giurisprudenza, dopo alcune oscillazioni, ha ritenuto che la finalità della iscrizione prevista dalla l. 662/1996 non è quella di duplicare la posizione assicurativa di un soggetto, neppure consentita (cfr. Cass. Civ. 4676/2008; Cass. Civ. 20886/2008), bensì quella di estendere la copertura assicurativa previdenziale nei confronti di soggetti esclusi da ogni obbligo assicurativo.

Di qui, conclusivamente, dovrà ammettersi l’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, pure a fronte di una pluralità di attività lavorative, nella gestione previdenziale, dove sia svolta la attività in via prevalente e continuativa.

Avv. Emanuela Manini

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