sentenza n. 542/2009 corte di appello

EM/mg commento alla sentenza del tribunale di Firenze n. 1373 del 26.10-21.12.06

Costituzione di rendita vitalizia, ai sensi dell’art. 13 L. 1338/1962, al fine di regolarizzare periodi contributivi scoperti perché omessi dal datore di lavoro e caduti in prescrizione. Imprescrittibilità del diritto del lavoratore a costituire rendita vitalizia presso l’Inps. Sentenza n. 542/2009 della Corte d’Appello di Firenze, Sez. Lav.

Una interessante sentenza della Corte d’Appello di Firenze (n. 542/2009), richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, ha stabilito che la facoltà di costituire una rendita vitalizia, ai sensi dell’art. 13 L. 1338/1962, per il caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, non è soggetta a prescrizione, decorrente dal momento in cui, a seguito della prescrizione dei contributi non versati dal datore di lavoro, la facoltà avrebbe potuto essere esercitata, ovvero da una decorrenza successiva, essendo consentito all’assicurato di chiedere in ogni momento la copertura della propria posizione assicurativa, dietro pagamento della rendita.

La vicenda prende avvio da una controversia radicata dinanzi al Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, con il patrocinio dell’Avv. Emanuela Manini, avverso l’Inps, nell’ambito della quale il ricorrente invocava l’accertamento del suo diritto alla costituzione di rendita vitalizia, ai sensi dell’art. 13 L. 1338/1962, afferente l’anno 1976, al fine di coprire contributi previdenziali omessi dal datore di lavoro durante l’esercizio della attività lavorativa e caduti in prescrizione, con conseguente condanna dell’Inps alla costituzione in suo favore della rendita vitalizia, al fine di regolarizzare il suddetto periodo.

L’Inps si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, atteso, a suo dire, che il diritto alla costituzione di rendita vitalizia si prescrive in dieci anni dal giorno in cui è verificata la prescrizione dei contributi non versati dal datore di lavoro, con conseguente esclusione del diritto dell’assicurato a coprire con la rendita vitalizia la contribuzione mancante.

Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, Sez. Lav., di accoglimento della domanda del ricorrente, l’Inps radicava giudizio di appello, insistendo nelle proprie conclusioni.

La Corte di Appello di Firenze, con la richiamata sentenza, ha accolto nuovamente la tesi del ricorrente, ammettendo la imprescrittibilità del diritto dell’assicurato a richiedere in qualunque momento la costituzione in suo favore di rendita vitalizia presso l’Inps, al fine di fare luogo alla copertura, dietro pagamento dell’importo, pari alla riserva matematica necessaria alla rendita, di periodi contributivi non versati dal datore di lavoro durante il periodo lavorato e pertanto risultati non coperti a seguito della prescrizione dei contributi.

Avv. Emanuela Manini

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