Iscrizione alla gestione commercianti presso l’Inps. Svolgimento di attività di impresa, consistente nella gestione di immobili di proprietà. Esclusione dall’obbligo contributivo. Breve commento alla sentenza n. 1079/2015 del Tribunale di Firenze, sez. lav.
Con sentenza n. 1079 del 14/10/2015 il Tribunale di Firenze, sez. lav., ha affrontato il tema del versamento della contribuzione nella gestione artigiani e commercianti da parte del socio di una società commerciale, dedita alla gestione di immobili, nel senso di escludere la obbligazione contributiva a suo carico.
La vicenda prende avvio dalla opposizione giudiziale intrapresa dal socio di una società immobiliare, patrocinato dall’Avv. GianLuca Braschi, avverso l’avviso di addebito notificato dall’Inps.
Il Tribunale di Firenze, sez. lav., chiamato a pronunciarsi sul caso, ha applicato la legislazione in materia di obbligo d’iscrizione nella gestione assicurativa (L. 662/1996, art. 1, comma 203), nonché ha invocato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria “ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di srl); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali” (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 3240 del 2010). Ne consegue che presupposto imprescindibile per l’iscrizione è l’esistenza di un’attività di impresa, di cui il soggetto sia titolare (o familiare coadiuvante), di cui abbia la piena responsabilità e al cui lavoro aziendale partecipi. Tale attività deve essere concretamente attuata non essendo l’obbligazione contributiva esigibile in presenza di un’attività d’impresa meramente potenziale (situazione riscontrabile nel caso di società commerciale di fatto inattiva ma regolarmente iscritta al registro delle imprese) poiché come efficacemente ribadito dalla Corte di Appello di Firenze, diversamente opinando, “la contribuzione si risolve inammissibilmente in una sorta di imposta, e perde i connotati di corrispettivo della tutela previdenziale apprestata per un lavoratore” (cfr sentenza C. Appello Fi 205/11 in atti est. Bronzini)”.
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Con riguardo al caso di specie, la società di cui il ricorrente era socio illimitatamente responsabile è dedita alla gestione di alcuni immobili di proprietà, e non svolge di fatto altra attività.
A ciò si aggiunge che l’Inps, pure onerato, non ha né dedotto né provato il concreto svolgimento di attività qualificabili come di natura imprenditoriale (quale l’attività di compravendita di immobili e la prestazione di servizi a terzi), atteso che il mero godimento di immobili non rientra nel concetto di impresa.
Di qui, l’annullamento dell’avviso di addebito impugnato ed il pieno accoglimento del ricorso.
Avv. Emanuela Manini
Allegati: sentenza n. 1079/2015
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