Sussistenza di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Trenitalia Spa per effetto di accertamento di illecita intermediazione di manodopera. Diritto del lavoratore, all’atto di immissione nei ruoli aziendali, ad essere assegnato alla sede di lavoro, da ultimo occupata nell’ambito del rapporto di intermediazione. Breve commento al provvedimento cautelare del Tribunale di Novara, sez. lavoro, del 2/1/2012.
Si segnala la interessante pronuncia del Tribunale di Novara, sez. lav., emessa nell’ambito di ricorso, ex art. 700 cpc, promossa da un lavoratore (patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini) riconosciuto dipendente di Trenitalia Spa per effetto di illecita intermediazione di manodopera, avverso la predetta società, avente ad oggetto la richiesta di sospensione del provvedimento di assegnazione, all’atto di immissione nei ruoli aziendali, all’impianto Tirrenica Sud, Torre del Greco, in luogo dell’impianto di Novara, da ultimo occupato, ovvero dove lo stesso era ammesso allo svolgimento di mansioni, all’atto della pronuncia della sentenza accertativa della illecita intermediazione di manodopera.
In particolare, a sostegno della propria richiesta, assumeva il ricorrente, quanto al fumus boni iuris, che questi, all’atto di reimmissione nei ruoli aziendali, dovesse essere ricollocato nel posto di lavoro, da ultimo occupato, salva la facoltà del datore di lavoro di disporre, con successivo provvedimento, e semprechè ne sussistano i presupposti, il trasferimento ad altra sede, nel concorso di altre circostanze, di cui all’art. 2103 cc.
A ciò andava ad aggiungersi che la società neppure aveva proceduto alla identificazione e conseguente assegnazione di mansioni, riconducibili al profilo professionale di appartenenza, anche al fine di valutare, ma solo dopo la piena ricostruzione del rapporto di lavoro, eventuali scelte organizzative, quali quelle assunte con il contestato provvedimento.
Si costituiva ritualmente in giudizio Trenitalia Spa, invocando, a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso, la circostanza che non vi fosse un diritto del lavoratore alla instaurazione del rapporto di lavoro presso la sede, da ultimo occupata, cui andava ad aggiungersi la impossibilità di assegnare il ricorrente ad attività attualmente insussistenti, essendo queste oggetto di conferimento di appalto ad impresa esterna.
Del resto, osservava Trenitalia Spa, come nel caso di specie non si fosse alla presenza di una reintegrazione nel posto di lavoro, per difetto degli elementi tipici del licenziamento, di talché non sarebbe stato consentito invocare, in uno con il ricorrente, la disciplina in materia.
Il Tribunale di Novara, sez. lavoro, in accoglimento al ricorso, promosso dal lavoratore, ha così argomentato:
“E’ indubbio – così come peraltro già rilevato da altre pronunce di merito – 1) T. Firenze, 31/10/2009 est. Lococo – , che le attività svolte dal ricorrente fino al dicembre 2011 (intervenendo successivamente all’immissione nei ruoli aziendali della convenuta) interessano la posizione lavorativa qualificata in sede giudiziale come rientrante nell’attività di organizzazione di Trenitalia, alla quale il ricorrente avrebbe dovuto esser primariamente rassegnato all’atto dell’immissione nei ruoli aziendali – non assumendo rilievo, a fronte dell’accertamento giudiziale citato, l’inserimento della gestione con appalto delle ulteriori posizioni lavorative del servizio – e rispetto alla quale avrebbe dovuto svolgersi il giudizio di comparazione, in termini di esigenze aziendali, rispetto alla scelta della sede di destinazione”.
A ciò andava ad aggiungersi che, dovendosi qualificare la scelta della società come un trasferimento, ex art. 2103 cc., non sussistevano elementi di prova inerenti le ragioni legittimanti il provvedimento, “avuto riguardo al fatto che l’art. 40 VII comma CCNL dispone che i trasferimenti individuali in una Regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro originaria potranno essere disposti dalle aziende solo in casi eccezionali…”.
Quanto, poi, al periculum in mora, esso doveva dirsi sussistente, attesa la irreparabilità per equivalente del danno in caso di trasferimento del lavoratore presso una sede lavorativa tanto lontana dal luogo di residenza.
A fronte delle sopra indicate argomentazioni, il Tribunale adito ha, dunque, ordinato a Trenitalia Spa di sospendere l’efficacia del provvedimento di assegnazione all’impianto di Torre del Greco ed ha ordinato la riassegnazione del lavoratore alla sede di Novara in attività proprie del livello di inquadramento.
Avv. Emanuela Manini
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