IL TEMPO IMPIEGATO PER INDOSSARE LA DIVISA E’ DA CONSIDERARE LAVORO E VA PERTANTO RETRIBUITO? IL PUNTO ALLA LUCE DELLA RECENTISSIMA GIURISPRUDEN-ZA (Cass. Civ. Sez. Lav. 3/2/2017 N. 2965).
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Disciplina Legislativa.
Per chiarire se il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa sia da considerare attività lavorativa occorre partire dalla definizione di orario di lavoro.
L’art. 3 D.L. n. 692/1923 ha definito lavoro effettivo “ogni lavoro che ri-chieda una applicazione assidua e continuativa”, in seguito, l’art. 1, comma 2, lett. a) Dlgs n. 66/2003 ha circoscritto il campo dell’orario di lavoro “a qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
La sopracitata normativa, stante il carattere generico delle definizioni adotta-te, ha indotto la giurisprudenza, di legittimità e di merito, a ritenere che essa non preclude di ritenere che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo, e che come tale debba essere retribuito, tuttavia occorre che tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disci-plina il tempo ed il luogo di esecuzione (Cass. Civ. 2965/2017; 1352/2016, 7396/2015; 9215/2012).
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Eterodirezione ed orario di lavoro.
Una volta risultato chiarito che per qualificare il tempo impiegato per indos-sare la divisa come lavoro è indispensabile la soggezione del lavoratore al da-tore di lavoro, occorre individuare quali sono gli indici rivelatori della etero-direzione nella fase di vestizione/svestizione dell’abito da lavoro.
Le principali caratteristiche delineate dalla giurisprudenza sono:
– dove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo ed il luogo dove in-dossare la divisa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavo-ro) la relativa attività costituisce atto preparatorio allo svolgimento della atti-vità di lavoro, e come tale non deve essere retribuito, al contrario, se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luo-go della esecuzione, essa rientra nel novero del lavoro effettivo e come tale va retribuita (Cass. Civ. 15734/2003);
– un indice assai rilevante della eterodirezione è costituito dall’obbligo di in-dossare la divisa all’interno del luogo di lavoro (Trib. Taranto 20/12/2012, Trib. Milano 6/6/2006), a maggiore ragione, qualora il datore di lavoro predi-sponga nell’ambiente di lavoro appositi spogliatoi tale circostanza conferma l’assoggettamento del lavoratore ai poteri datoriali anche nella fase prelimi-nare della vestizione.
Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad interpello n. 13/2010, ha chiarito: “ove l’accesso al punto di raccolta per pre-levare e riporre la divisa ed i dispositivi di protezione individuale costituisca una mera comodità per il lavoratore, l’orario decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro…viceversa, se è richiesto al lavoratore di recarsi al punto di raccolta per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione necessaria, o comunque, di por-si a disposizione del datore di lavoro presso detto punto raccolta entro un de-terminato momento, è da quest’ultimo che deve computarsi l’orario di lavo-ro”.
Conclusivamente, una volta accertata la sussistenza della eterodirezione, il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa, deve essere retri-buito (per tutte Cass. Civ. Sez. U. 11828/2013).
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Quantificazione del tempo per indossare/dismettere la divisa.
La soluzione della quantificazione del tempo – tuta non è univoca e sconta la assenza della disciplina legislativa e contrattualistica in materia.
Per alcuni Tribunali, il riconoscimento della retribuzione deve essere parame-trato al tempo indispensabile per eseguire le operazioni in questione secondo la normale diligenza, esso, inoltre, deve essere retribuito solo in relazione alle giornate di effettiva presenza (Trib. Milano 13/12/2011; Trib. Latina 1/3/2011).
Di contrario avviso la Corte di Cassazione, la quale afferma che la determi-nazione del tempo in questione deve essere effettuata in via equitativa e for-fettaria, stante la difficoltà di accertare con precisione la durata del tempo in questione (Cass. Civ. 13010/2014).
Osservazioni conclusive.
Si può concludere che una volta che risulti accertata: la eterodizione ovvero l’obbligo per il lavoratore di indossare la divisa presso il luogo di lavoro (es-sendo preclusa la vestizione/svestizione presso la propria abitazione, si pensi al personale ferroviario); la dotazione di appositi spogliatoi all’interno del luogo di lavoro; la predeterminazione del tempo e del luogo di esecuzione, il tempo impiegato per indossare la divisa rientra nel lavoro effettivo e di con-seguenza deve essere retribuito.
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Avv. Emanuela Manini
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