Transazione conseguita tra datore di lavoro e lavoratore. Assoggettabilità a contribuzione delle somme corrisposte.

Somme corrisposte dal datore di lavoro al proprio dipendente in esecuzione di una transazione, conseguita al fine di evitare l’insorgere di una lite. Assoggettabilità a contribuzione degli importi corrisposti nell’ambito dell’accordo transattivo. Breve commento alla sentenza 9180/2014 della Corte di Cassazione.
Si segnala la sentenza n. 9180/2014 del 23/4/2014, pronunciata dalla Corte di Cassazione la quale, in parziale controtendenza rispetto a precedenti pronunce di legittimità, ha ritenuto che le somme di denaro corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore in esecuzione di un contratto di transazione devono intendersi dovute in dipendenza del contratto di lavoro e, per l’effetto, assoggettate a contribuzione previdenziale.
La vicenda ha preso avvio dalla opposizione proposta da una società avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del lavoro per il pagamento di contributi, sanzioni e somme aggiuntive, sugli importi che l’opponente aveva corrisposto a due lavoratori in esecuzione di transazioni intervenute tra le parti.
La Suprema Corte, investita dall’Inps della controversia, che lo ave-va visto soccombente in grado da appello, ha preso le mosse dalla L. 153/1969 (art. 12) la quale dispone che “per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro”.
La norma è stata interpretata autenticamente dal D.L. 173/1988 (convertito in L. 291/1988) nel senso che “dalla retribuzione imponi-bile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori”.
Dalla sopracitata disciplina legislativa consegue che affinché sia esclusa la debenza dell’obbligo contributivo occorre che risulti un titolo autonomo diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che giustifichi la corresponsione della somma nell’ambito della transazione, a nulla rilevando una volontà negoziale che regoli in maniera diversa la obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro.
Muovendo da tali promesse, nella fattispecie al vaglio, la Suprema Corte ha rilevato come gli accordi transattivi prendessero le mosse da pretese dei lavoratori collegate al rapporto di lavoro di talchè re-stava ininfluente la volontà delle parti contraenti di escludere tale nesso, non potendo siffatta intenzione valere ad elidere gli effetti che la legge correla ad erogazioni comunque connesse al rapporto di la-voro.
Quanto alla volontà dichiarata dalle parti di attribuire la somma quale incentivo all’esodo, la Corte di Cassazione ha rilevato la ingiustificatezza di una elargizione finalizzata ad agevolare la fuoriuscita del dipendente dall’azienda, per un rapporto di lavoro già cessato al momento della pattuizione.
In conclusione, gli emolumenti elargiti ai lavoratori nell’ambito tran-sattivo, anche a titolo di incentivo all’esodo, rientrano nell’ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui alla L. 153/1969, e per l’effetto sono soggetti a contribuzione.
Ne discende che all’atto di stipula di accordi transattivi tra datore di lavoro e lavoratore dovrà tenersi conto della possibile assoggettabi-lità delle somme erogate non soltanto al prelievo fiscale ma anche a quello contributivo.
Avv. Emanuela Manini

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