Somme corrisposte al lavoratore nell’ambito di transazione novativa. Regime di tassazione separata. Breve commento alla sentenza n. 1259/2015 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze.
Con sentenza n. 1259/2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze apporta un decisivo chiarimento al regime della tassazione delle somme ricevute dal lavoratore, a fronte della rinuncia alla postazione di lavoro, nell’ambito di una transazione novativa, stipulata da un lavoratore con il proprio datore di lavoro.
La vicenda prende avvio dalla sentenza, pronunciata dal Tribunale di Firenze, sez. lav., di riconoscimento giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato tra Trenitalia Spa, RFI Spa ed un lavoratore dipendente di una società appaltatrice di servizi ferroviari, a seguito di accertamento di intermediazione illecita di manodopera (art. 1, comma 3, L. 1369/1960).
All’atto di immissione in servizio, tra le società ferroviarie ed il lavoratore era stipulata una transazione, nell’ambito della quale, a fronte della rinuncia alla postazione di lavoro, le predette società corrispondevano al lavoratore una somma di denaro.
L’importo ricevuto era assoggettato a tassazione ordinaria, tuttavia, successivamente, ritenendo di avere erroneamente prescelto tale regime di tassazione, il lavoratore invocava nei confronti della Agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta, a suo giudizio pagata in eccesso, e di seguito, a fronte del silenzio rifiuto opposto dall’ufficio, con il patrocinio legale dell’Avv. Emanuela Manini, adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, al fine di sentire dichiarare il diritto alla corresponsione in suo favore della differenza di imposta tra tassazione ordinaria e tassazione separata.
La CTP di Firenze ha dato ragione al ricorrente, così motivando: “Le parti all’atto di definire la controversia tra le stesse, conclusa con sentenza passata in giudicato, di riconoscimento di rapporto di lavoro insorto con le due società ferroviarie, sono addivenute alla conclusione di un nuovo rapporto giuridico, diretto a costituire nuove obbligazioni, quali la rimessa di una somma di denaro da parte delle due società in favore del lavoratore.
Nel caso in oggetto c’è stata soltanto da parte del ricorrente una rinuncia alla reintegrazione al lavoro.
C’è stato un cambio di denaro in luogo della reintegrazione nel rapporto di lavoro dipendente, anche in presenza di una transazione novativa.
Gli emolumenti in questione non possono che ricondursi al rapporto di lavoro, e come tali, assoggettati a tassazione separata. Si osserva che la giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. Lavoro 6910/2004), ha rilevato che con l’introduzione dell’art. 17 lett. a) TUIR, il legislatore ha inteso ricomprendere nel reddito di lavoro dipendente (anche) le somme percepite a seguito di qualsiasi transazione, prescindendo dalla natura (o meno) novativa della stessa, purché relative al rapporto di lavoro subordinato”.
Pertanto, la richiesta avanzata dal ricorrente è stata accolta.
Avv. Emanuela Manini
Allegata: sentenza n. 1259/2015
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