TRANSAZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO. ASPETTI FISCALI.

Transazioni in materia di rapporti di lavoro subordinato. Aspetti fiscali.

Ci vengono chiesti chiarimenti in merito alla assoggettabilità o meno a ritenuta di acconto ed a tassazione separata di somme di denaro corrisposte al lavoratore da Trenitalia Spa a seguito di transazione della controversia, avente ad oggetto una fattispecie di illecita intermediazione di manodopera.

La vicenda prende avvio dalla controversia radicata da un lavoratore, dipendente di una cooperativa di appalto di lavoro per conto di Trenitalia Spa, avverso quest’ultima società, conclusasi con la declaratoria di intervenuta costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per effetto di illecita intermediazione di manodopera, con conseguente diritto del lavoratore alla immissione nei ruoli aziendali della società.

A seguito della pronuncia della sentenza, le parti hanno stipulato accordo transattivo novativo in sede sindacale, nell’ambito del quale è stata convenuta la rinuncia del lavoratore agli effetti giuridici ed economici della sentenza, dietro rimessa da parte di Trenitalia Spa di una somma di denaro, quantificata nella misura lorda, sulla quale applicare la ritenuta fiscale all’atto della sua rimessa.

In effetti, all’atto di corresponsione della somma convenuta, la società ha fatto luogo alla applicazione di ritenuta di acconto nella misura del 20%, certificando la causale del versamento fiscale come “compenso per prestazioni occasionali art. 81 Tuir”.

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Al fine di rispondere al quesito, occorre riepilogare la disciplina legislativa in materia.

Le transazioni, intervenute tra datore di lavoro e lavoratore (in sede giudiziale, sindacale, ovvero presso le altre sedi di conciliazione previste legislativamente) possono essere semplici (o conservative) quando intervengono all’interno del rapporto di lavoro, senza apportare modifiche al negozio esistente, oppure novative, quando si convengono modifiche al rapporto di lavoro, il quale viene sostituito da un diverso rapporto giuridico, con la conseguenza che i diritti e gli obblighi insorti dalla transazione trovano origine nel nuovo rapporto, creato dalla intesa conseguita.

Partendo da tali considerazioni, è necessario distinguere se la somma di denaro, corrisposta nell’ambito dell’accordo transattivo sia erogata in relazione al rapporto di lavoro ed in quanto tale, da ricomprendersi nella nozione, in senso lato, di reddito da lavoro dipedente (lucro cessante) come tale soggetto a tassazione (l’art. 17, lett. a), TUIR ha ricompreso nel reddito da lavoro dipendente anche le somme percepite a seguito di transazione, a prescindere dalla loro natura, novativa o meno, purchè relative al rapporto di lavoro subordinato), oppure se si tratti di una reintegrazione patrimoniale, a seguito di danni subiti, o di spese sostenute (danno emergente), come tale non soggetta a tassazione (si pensi a somme di denaro corrisposte a seguito di danno alla salute, di danno esistenziale sofferto a causa di demansionamento, di mobbing, di infortunio sul lavoro…).

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Altra questione rilevante nella fattispecie in esame riguarda il quesito se le somme corrisposte nell’ambito di transazioni debbano essere assoggettate a tassazione separata oppure a tassazione ordinaria.

Sul punto, ai sensi dell’art. 17, 1° comma, lett. a) e b) del TUIR sono assoggettate a tassazione separata, oltre al TFR, gli emolumenti arretrati percepiti una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, oppure percepiti ad altro titolo, riferiti ad anni precedenti, anche per effetto di transazioni (naturalmente, nella sola ipotesi di lucro cessante).

La imposta da applicarsi sulle somme corrisposte è liquidata dal sostituto d’imposta e si effettua applicando la aliquota corrispondente al reddito complessivo medio dei due anni solari precedenti quello in corso. Se in un anno non vi è stato reddito si applica la aliquota corrispondente alla metà dell’altro anno. Se non vi è stato reddito imponibile negli anni precedenti si applica la aliquota minima (18,50 dal 2000) (art. 23 TUIR).

La amministrazione finanziaria provvederà a liquidare la imposta effettivamente dovuta, e ad iscrivere a ruolo le differenze eventualmente risultate dalla liquidazione.

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Così delineato il quadro legislativo di riferimento, con riguardo alla fattispecie in esame, si risponde al quesito, precisando che la somma in denaro, corrisposta al lavoratore da Trenitalia Spa nell’ambito della transazione novativa è assoggettata ad imposta, trattandosi di lucro cessante, è soggetta a tassazione separata, sulla somma corrisposta si applica la aliquota corrispondente al reddito complessivo medio dei due anni solari precedenti quello in corso, la ritenuta alla fonte effettuata dalla società in qualità di sostituto di imposta è a titolo di acconto, cui farà seguito la liquidazione da parte della Amministrazione finanziaria della imposta effettivamente dovuta.

Avv. Emanuela Manini

 

  1. svd

    Buongiorno,
    mi trovo in una situazione simile.
    Ho ricevuto una somma di denaro per chiudere un contenzioso a titolo di transazione genrale novativa a cui è stata operata una trattenuta del 20%.
    Da come indicato nell’articolo, la somma ricevuta dovrebbe essere assoggettata a tassazione separata ed invece, nel nuovo 730 precompilato, la ritrovo come reddito occasionale con tassazione ordinaria ed un debito da capogiro.
    Cosa dovrei fare per la modifica del tipo di tassazione?
    Grazie

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