Trattamenti pensionisti e trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per i dipendenti pubblici

Ancora in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per i dipendenti pubblici, iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap come disciplinati dal D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011, ulteriormente modificato dalla L. n. 14/2012, di conversione del d.l. n. 216/2011. Circolare Inps 37 del 14/3/2012.

Si ritiene utile ripercorrere alcuni significativi interventi legislativi in materia di trattamenti pensionistici pubblici e di trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap.

Equo indennizzo e pensioni privilegiate.

L’art. 6 D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, ulteriormente modificato con L. n. 14/2012 (di conversione del d.l. n. 216/2011) ha abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza della infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo, e della pensione privilegiata, ed ha demandato la competenza in materia di accertamento e tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all’Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul lavoro (INAIL).

Per espressa previsione normativa sono esclusi dalla applicazione della disposizione legislativa il personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ed ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza) ai Vigili del Fuoco e soccorso pubblico.

La previgente normativa continua ed applicarsi ai procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6/12/2011, ovvero avviabili d’ufficio con riguardo ad eventi occorsi prima di tale data, ed ai casi in cui alla predetta data non siano scaduti i termini per la presentazione della domanda di prestazione.

Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per i dipendenti pubblici.

Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 1, commi 22 e 23 D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011, a partire dal 1/1/2012 è venuta meno la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età, per chi non abbia maturato tale requisito alla data del 31/12/2011, e la nozione di anzianità contributiva massima (40 anni di contribuzione) , propria del sistema di calcolo retributivo, con la conseguenza che per il personale interessato dalle nuove regole di accesso e di calcolo della pensione, che cessa dal servizio senza avere raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e di fine rapporto non possono essere messi in pagamento prima di 24 mesi dalla interruzione del rapporto di lavoro.

Resta tuttavia fermo il termine di 6 mesi o quello di 105 giorni, previsto dalle deroghe di cui all’art. 1, comma 22 D.L. n. 138/2011, per il personale che ha maturato l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (40 anni di contributi) entro il 31/12/2011, anche se cessa il rapporto di lavoro successivamente alla predetta data.

Ulteriori chiarimenti alla materia sono stati apportati dalla circolare Inps n. 37 del 14/3/2012.

Avv. Emanuela Manini

 

 

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