Tutto sulle pensioni ai superstiti

 TUTTO SULLE PENSIONI AI SUPERSTITI

La pensione ai superstiti è di due categorie:

1) pensione di reversibilità, la quale spetta al coniuge di persona deceduta, già in pensione al momento della morte; 2) pensione indiretta, la quale spetta per il caso di coniuge defunto non pensionato, che abbia versato cinque anni di contributi, di cui almeno tre negli ultimi cinque.

In entrambi i casi, al coniuge spetta, in linea generale, il 60% dell’importo maturato dal coniuge deceduto, sulla base della retribuzione dichiarata e della contribuzione versata.

L’importo liquidato a titolo di pensione ai superstiti subisce una riduzione in relazione al reddito del coniuge beneficiario: del 25% se il reddito è superiore a tre volte il trattamento minimo di pensione (nel 2015, 26.098,28); Per il caso di reddito superiore fino a cinque volte il trattamento minimo (nel 2015, 32.622,85) la pensione si riduce del 40%; infine, per redditi superiori la riduzione è pari al 50%.

Con decorrenza a far data dal 1/1/2012 la aliquota si riduce ulteriormente se il deceduto aveva superato i 70 anni al momento del matrimonio, se la differenza di età tra coniugi è superiore a 20 anni e se il matrimonio è durato meno di 10 anni.

La riduzione è pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante per raggiungere i dieci anni ed essa rimane immutata, essendo cristallizzati i requisiti al momento del decesso del coniuge.

—°—

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa per il caso che il beneficiario passi a nuove nozze, tuttavia questi ha diritto alla corresponsione di un assegno una tantum, purchè ne faccia apposita domanda.

—°—

Per il caso in cui il coniuge superstite sia legalmente separato al momento del decesso dell’altro coniuge, esso mantiene inalterato il diritto al trattamento pensionistico, ad eccezione del caso di addebito della separazione ed in assenza di diritto all’assegno di mantenimento.

—°—

In caso di divorzio, occorre distinguere. Se il coniuge divorziato superstite non abbia contratto nuove nozze esso ha diritto al trattamento pensionistico, purchè fosse titolare al momento del decesso di assegno divorzile (ma il diritto a pensione si perde se i coniugi si erano accordati per la corresponsione di assegno una tantum).

Il diritto alla pensione si perde in caso di contrazione di nuove nozze.

Infine, per il caso in cui il coniuge divorziato deceduto abbia contratto nuove nozze, la quota del 60% della pensione si ripartisce tra coniuge divorziato e coniuge superstite.

Tuttavia, poiché la legge non stabilisce criteri univoci, spetta al Tribunale determinare la quota di pensione da attribuire a ciascun avente diritto, che tenga conto della durata legale dei rispettivi matrimoni (circolari INPS 211/1998, 185/2015).

Avv. Emanuela Manini

Lascia un commento